Come finanziare i nostri progetti e ottenere un vantaggio fiscale

Le norme che regolano le agevolazioni fiscali sono 2:
l’art. 14 della legge 80/2005, in base al quale ogni donazione, a determinate condizioni, è DEDUCIBILE DAL REDDITO COMPLESSIVO ( sia per le persone fisiche che per i soggetti Ires).
il D.L. 4.12.97 n. 460, art. 13 il quale dice che, in alternativa alla precedente modalità, ogni donazione a favore delle ONLUS è DETRAIBILE dall’imposta (per le persone fisiche) o DEDUCIBILE DAL REDDITO D’IMPRESA.
Per le persone fisiche:  E’ possibile detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato a favore delle ONLUS, fino ad un massimo di 2.065,83 euro (art. 15-bis del D.P.R. 917/86).
OPPURE, è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14 comma 1 Decreto Legge 35/05 convertito in Legge n. 80 del 14/05/2005). (*) Per le imprese
E’ possibile dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art. 100 comma 2 del D.P.R. 917/86).
OPPURE, è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14 comma 1 del Decreto Legge 35/05 convertito in Legge n. 80 del 14/05/2005). (*)
(*) per tutte le donazioni effettuate dal 17/03/2005
N.B. Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro.

La deduzione dal reddito
Le persone fisiche e gli enti soggetti all’Ires possono dedurre dal proprio reddito, in sede di dichiarazione dei redditi,le donazioni liberali in denaro erogate a favore delle Onlus, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (D.L. 14 marzo 2005, n. 35 , convertito con modificazioni con Legge 14 maggio 2005, n.80.

Ricorda di conservare la ricevuta postale o bancaria della tua donazione. Per le donazioni tramite bonifico, carta di credito,  prepagate, assegno bancario o circolare  l’estratto conto ha valore di ricevuta(Art. 23 D.L. 9 luglio 1997, n. 241)

La detrazione d’imposta
In alternativa alla deducibilità dal reddito, le  persone fisiche  che effettuano erogazioni liberali in denaro alle Onlus possono fruire della detrazione dall’Irpef, nella misura del 19%, per un importo massimo di 2.065,83 Euro (lett. i bis, co. 1, art. 15 del Dpr n. 917/1986).
Le imprese possono dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art. 100 comma 2 del D.P.R. 917/86).

Deduzione o detrazione?
Chi effettua una liberalità in denaro ad una Onlus, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi dovrà valutare se è più conveniente fruire della detrazione d’imposta del 19% oppure della deduzione del 10% del reddito complessivo.
In quest’ultimo caso, l’erogazione deducibile determinerà, mediante la riduzione del reddito imponibile, un beneficio pari all’aliquota massima raggiunta dal contribuente.
Nella maggior parte dei casi risulta conveniente la nuova agevolazione, in quanto l’aliquota marginale Irpef (rilevante nel caso della deduzione) è sempre superiore della percentuale di detrazione (rilevante nel caso della detrazione). È possibile, però, qualora il reddito complessivo sia molto basso individuare ipotesi in cui risulti più conveniente la vecchia normativa.

Vecchie e nuove regole a confronto
Per le donazioni effettuate a partire dal 17 marzo 2005, data di entrata in vigore della L. n. 80/2005 conosciuta con il nome "+Dai – Versi”, è  possibile beneficiare di questa nuova agevolazione fiscale.
Va precisato che la nuova agevolazione del "+ dai – versi” non sostituisce le precedenti agevolazioni già esistenti per le liberalità a favore delle Onlus, ma si affianca ad esse, senza però che vi sia la possibilità di cumulare i due benefici.
Dunque, alla medesima fattispecie di donazione, sono applicabili differenti norme di agevolazione.
Quella prevista dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (derivante dall’art. 13 del dl. n. 460/97 ) consiste in una detrazione di imposta del 19% dell’importo versato, sino ad un massimo di 2.065,83 euro (i vecchi 4 milioni di lire) per le persone fisiche; mentre le imprese (imprenditori individuali, snc, spa, srl ecc.) possono dedurre dal reddito d’impresa un importo non superiore a 2.065,83 o il 2 % del reddito dichiarato.
La norma invece relativa al DL n. 35 del 2005 prevede invece, come detto, sempre una deduzione sull’imponibile.

DAL 2013 PIU’ DETRAZIONI PER DONAZIONI A ONLUS
Riportiamo integralmente l’articolo di Sara De Carli pubblicato il 13 luglio 2012 su VITA.ithttp://www.vita.it/politica/leggi-norme/donazioni-l-aumento-delle-detraibilit-legge.html
La nuova legge è in Gazzetta Ufficiale: nel 2013 si potrà detrarre il 24% di ciò che si dona al non profit e dal 2014 il 26%.
Si chiama legge 6 luglio 2012, n. 96 ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 luglio. È dunque ufficiale: a partire dal 2013 le donazioni alle onlus saranno detraibili in una quota più alta di oggi.

Le nuove percentuali
Lo prevede, per l’esattezza, l’articolo 15 della legge "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”. Dall’attuale 19% si passa al 24% per l’anno 2013 e al 26% a decorrere dall’anno 2014.
L’aumento della quota detraibile vale «per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)».

Le condizioni
La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».